Quesito: nel 2019 abbiamo ereditato un fabbricato che venderemo dopo averlo demolito. Ci saranno imposte da pagare sui redditi derivanti da questa vendita?
Risposta:
L’imposizione sui redditi derivanti dalla cessione di immobili per una persona fisica che non opera in regime di impresa è diversa se oggetto della vendita è un fabbricato o un terreno e, in subordine, se trattasi di terreno edificabile o non edificabile. Ai sensi dell’art.36 DL 223/2006 un’area si considera edificabile ai fini tributari, se è “utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune”, vigente al momento della cessione.
In generale dottrina e giurisprudenza sono orientate a ritenere prevalente la qualificazione dell’operazione in base allo stato oggettivo del bene al momento dell’atto di cessione. Una cessione di un immobile da demolire configura una cessione di fabbricato, mentre nel caso in cui la demolizione sia già avvenuta, si configura una cessione di terreno.
Nel dettaglio, ai sensi dell’art.67 c.1 TUIR (redditi diversi):
• la plusvalenza derivante dalla cessione di fabbricati o terreni non edificabili acquisiti per successione non è imponibile;
• la plusvalenza derivante dalla cessione di terreni edificabili è sempre imponibile secondo il criterio “di cassa”, a prescindere dalla durata del possesso e dal titolo di acquisto (successione).
Ai fini della corretta tassazione dei redditi derivanti dalla cessione risulta pertanto fondamentale l’oggetto dell’atto di compravendita.