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Dott.ssa Francesca Mauro
Commercialista

Francesca Mauro

Dottore commercialista - revisore legale

Via Tavagnacco 162 - 33100 UDINE

P.I. 01979790308 - ODCEC UD 463/A

 

Per maggiori informazioni, contattaci:

francesca.mauro@cogefistp.it

REDDITI PRODOTTI IN ITALIA DA NON RESIDENTI

05/09/2024 15:51

F.M.

redditi esteri, dichiarazione dei redditi, redditi esteri, non residenti, trasferte imponibili, residenza, doppie imposizioni,

REDDITI PRODOTTI IN ITALIA DA NON RESIDENTI

I redditi dei non residenti sono imponibili in Italia

A norma dell'art.3 comma 1 del TUIR, i soggetti non residenti sono tassati in Italia limitatamente ai redditi che si considerano qui prodotti. I criteri per stabilire, in concreto, l’imponibilità dei redditi prodotti in Italia da parte di soggetti residenti all’estero sono precisati nell’articolo 23 TUIR e sono di seguito riepilogati:

·         Redditi fondiari derivanti da terreni o fabbricati situati nel territorio dello Stato (co. 1 lett. a)

·         Redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali (co. 1 lett. b)

·         Redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lett. a) e b) del co. 1 dell'art. 50 (co. 1 lett. c)

·         Redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato (co. 1 lett. d)

·         Redditi d'impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni (co. 1 lett. e)

·         Redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti (co. 1 lett. f), con alcune esclusioni

·         Redditi delle società di persone o di capitali in regime di trasparenza imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti (co. 1 lett. g)

·         Redditi diversi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società ed enti non residenti, non negoziate nei mercati regolamentati, il cui valore deriva per più della metà da immobili situati in Italia (co. 1-bis)

Sono inoltre imponibili in Italia, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti o stabili organizzazioni di soggetti non residenti:

·         Pensioni, assegni assimilati e indennità di fine rapporto di cui alle lett. a), c), d), e) e f) del co. 1 dell'art. 16

·         Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lett. c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del co. 1 dell'art. 47

·         Compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, brevetti industriali,  marchi d'impresa,  processi, formule ecc.. relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico

·         Compensi conseguiti da imprese, società o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato

 

Un caso abbastanza frequente è rappresentato da redditi da lavoro dipendente, imponibili se prestati nel territorio italiano alle dipendenze di un datore di lavoro italiano. Entrambi i requisiti devono essere soddisfatti, con la conseguenza che sono escluse da imposizione in Italia le trasferte all’estero anche se il datore di lavoro è italiano (Cass 27278 e 27292 / 2023), in quanto lavoro non prestato nel territorio italiano.

 

Per eventuali approfondimenti e  assistenza nella presentazione della dichiarazione dei redditi, inviate una mail tramite form di contatto o direttamente a francesca.mauro@cogefistp.it .

 


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