A norma dell'art.3 comma 1 del TUIR, i soggetti non residenti sono tassati in Italia limitatamente ai redditi che si considerano qui prodotti. I criteri per stabilire, in concreto, l’imponibilità dei redditi prodotti in Italia da parte di soggetti residenti all’estero sono precisati nell’articolo 23 TUIR e sono di seguito riepilogati:
· Redditi fondiari derivanti da terreni o fabbricati situati nel territorio dello Stato (co. 1 lett. a)
· Redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali (co. 1 lett. b)
· Redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lett. a) e b) del co. 1 dell'art. 50 (co. 1 lett. c)
· Redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato (co. 1 lett. d)
· Redditi d'impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni (co. 1 lett. e)
· Redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti (co. 1 lett. f), con alcune esclusioni
· Redditi delle società di persone o di capitali in regime di trasparenza imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti (co. 1 lett. g)
· Redditi diversi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società ed enti non residenti, non negoziate nei mercati regolamentati, il cui valore deriva per più della metà da immobili situati in Italia (co. 1-bis)
Sono inoltre imponibili in Italia, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti o stabili organizzazioni di soggetti non residenti:
· Pensioni, assegni assimilati e indennità di fine rapporto di cui alle lett. a), c), d), e) e f) del co. 1 dell'art. 16
· Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lett. c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del co. 1 dell'art. 47
· Compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, brevetti industriali, marchi d'impresa, processi, formule ecc.. relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico
· Compensi conseguiti da imprese, società o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato
Un caso abbastanza frequente è rappresentato da redditi da lavoro dipendente, imponibili se prestati nel territorio italiano alle dipendenze di un datore di lavoro italiano. Entrambi i requisiti devono essere soddisfatti, con la conseguenza che sono escluse da imposizione in Italia le trasferte all’estero anche se il datore di lavoro è italiano (Cass 27278 e 27292 / 2023), in quanto lavoro non prestato nel territorio italiano.
Per eventuali approfondimenti e assistenza nella presentazione della dichiarazione dei redditi, inviate una mail tramite form di contatto o direttamente a francesca.mauro@cogefistp.it .