La tassazione delle plusvalenze su conti in valuta
Ai sensi dell’art 67, comma 1 lett. c-ter e comma 1-ter TUIR, la tassazione delle plusvalenze realizzate a fronte di prelievi di valuta è dovuta solo a condizione che, nell’anno solare, la giacenza complessiva di tutti i depositi e conti correnti in valuta intrattenuti sia superiore a 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi continui, utilizzando per il calcolo della giacenza il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento cioè al 1° gennaio (circolare ministeriale n. 165 del 24.6.1998).
Per il calcolo della giacenza complessiva devono essere sommati tutti i controvalori dei depositi e conti intrattenuti anche di valute diverse e su diversi intermediari.
Pertanto è necessario che il contribuente verifichi su tutti i propri conti correnti l’eventuale raggiungimento della condizione, anche in assenza di comunicazioni da parte dell’intermediario finanziario.
Ad esempio: una posizione in sterline per un controvalore di 30.000 euro presso Banca X e una posizione in dollari USA per un controvalore di 40.000 euro presso banca Y formano una posizione complessiva di 70.000 euro. Se detto importo viene tenuto in giacenza per almeno 7 giorni lavorativi consecutivi, si attiva la condizione che determina l’insorgere dell’obbligo dichiarativo delle plusvalenze.
In presenza di quest’obbligo, devono essere dichiarate (quadro RT di Unico 2015) tutte le operazioni effettuate nell'anno solare, anche se precedenti alla data di superamento della soglia.
Se dal calcolo emerge invece una minusvalenza, questa può essere scomputata dai redditi della stessa natura per l’anno in corso e per i quattro anni successivi; pertanto, anche se non obbligatorio, in questo caso è conveniente presentare il quadro RT di Unico per utilizzare le minusvalenze a scomputo delle eventuali plusvalenze future.
La base imponibile per il calcolo dell’imposta dovuta è pari alla differenza tra il corrispettivo realizzato dalla cessione ed il costo di acquisto della valuta, rappresentato dal cambio storico. In presenza di più movimenti di acquisto e di vendita, si applica il criterio "Lifo" (Last In First Out: si considerano cedute per prime le valute acquisite in data più recente).
Il valore di costo ed il conteggio della plusvalenza devono essere documentati a cura del contribuente.
Qualora non sia possibile determinare il costo di acquisto per mancanza di documentazione, per il calcolo si deve far riferimento al minore dei cambi mensili determinati con decreto del Ministero delle Finanze nel periodo d’imposta in cui la plusvalenza è stata conseguita.
Esempio:
• 03/1/2014 acquisto USD 30.000 cambio 1,3634; controvalore acquisto in euro 22.003,81;
• 13/1/2014 acquisto USD 60.000 cambio 1,3606; controvalore acquisto in euro 44.098,19;
• 24/7/2014 vendita USD 70.000 cambio 1,3472 controvalore vendita in euro 50.725,00.
Tenuto conto che il percettore ha mantenuto una giacenza di 90.000 USD, pari a 62.259,95 euro (valorizzati al cambio del 1/1/2014), dal giorno 13/01/2014 al giorno 24/07/2014 (oltre 7 giorni lavorativi consecutivi), in dichiarazione dovrà inserire la plusvalenza realizzata di euro 527,00 da tassare con imposta sostitutiva (dal 1 luglio 2014 aliquota del 26%), calcolata come segue:
• 438,72 euro su 60.000 USD acquistati il 13/1: differenza tra costo di acquisto di 44.098,19 euro e controvalore di vendita in euro pari a 44.536.82;
• 88,20 euro su 10.000 USD dei 30.000 acquistati in data 3/1: differenza tra costo di acquisto pari a 7.334,60 euro e controvalore di vendita in euro pari a 7.422,80.
Alle cessioni effettuate entro il 30 giugno 2014 si applica l’aliquota del 20%.
Nel caso in cui il cliente non possa ricostruire i singoli movimenti di acquisto dovrà calcolare le plusvalenze facendo il confronto con il cambio mensile minimo del 2014 (pro-fisco). Nell’esempio di cui sopra la plusvalenza risulterebbe pari a:
• 1.418,10 euro su 70.000 euro operazione del 24/7: differenza tra costo di acquisto al cambio minimo 1,385 di 50.541,52 euro e controvalore di vendita in euro pari a 51.959,62.