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Dott.ssa Francesca Mauro
Commercialista

Francesca Mauro

Dottore commercialista - revisore legale

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Crediti d'imposta per energia elettrica e gas - novità del DL Aiuti - ter

30/09/2022 17:51

F.M.

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Crediti d'imposta per energia elettrica e gas - novità del DL Aiuti - ter

Crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas relativi al terzo trimestre 2022 - e ai mesi di ottobre e novembre - utilizzo entro il 31.3.23.

 

Crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas relativi al terzo trimestre 2022 - proroga del termine per l’utilizzo.

L’utilizzo in compensazione nel modello F24 dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, relativi al terzo trimestre 2022 è stato prorogato al 31.3.2023 (art. 1 co. 11 del DL 144/2022).

 

Proroga e rafforzamento per i mesi di ottobre e novembre 2022

Con DL 144/2022 (cd Decreto Aiuti – ter) sono stati estesi anche per i mesi di ottobre e novembre 2022 i crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.

In particolare, per le imprese non energivore e non gasivore, in presenza delle condizioni richieste con riferimento a ciascuna agevolazione, viene previsto:

·     per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (in luogo dei 16,5 kW previsti nelle precedenti versioni dell’a­ge­vo­lazione), un credito d’imposta pari al 30% (prima 15%) della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;

·     per le imprese non gasivore, un credito d’imposta pari al 40% (prima 25%) della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022.

 

Tali crediti d’imposta:

·     devono essere utilizzati in compensazione nel modello F24, entro il 31.3.2023;

·     possono essere ceduti a terzi, a determinate condizioni; il cessionario deve comunque utilizzare i crediti d’imposta entro il 31.3.2023;

·     non concorrono alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP.

 

Entro il 16.2.2023 i beneficiari dei crediti d’imposta dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, l’importo del credito ma­turato nel 2022.


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